Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione obbligatoria del processo prima della discussione e delle conclusioni - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Questione prospettata in un momento in cui i rimettenti non erano chiamati a fare applicazione della disciplina censurata - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione obbligatoria del processo prima della discussione e delle conclusioni - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Questione prospettata in un momento in cui i rimettenti non erano chiamati a fare applicazione della disciplina censurata - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, comunque, prima della pronuncia della sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. L’operatività della sospensione obbligatoria del processo è subordinata, infatti, ad una duplice condizione: che il processo stia per entrare in una fase processuale “qualificata” e che il giudice stesso abbia avuto notizia che la richiesta di rimessione sia stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito. Nella specie, di contro, i giudici 'a quibus' hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale subito dopo che la richiesta di rimessione è stata depositata in cancelleria e, quindi, prima che essa sia stata trasmessa alla Corte di cassazione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, comunque, prima della pronuncia della sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. L’operatività della sospensione obbligatoria del processo è subordinata, infatti, ad una duplice condizione: che il processo stia per entrare in una fase processuale “qualificata” e che il giudice stesso abbia avuto notizia che la richiesta di rimessione sia stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito. Nella specie, di contro, i giudici 'a quibus' hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale subito dopo che la richiesta di rimessione è stata depositata in cancelleria e, quindi, prima che essa sia stata trasmessa alla Corte di cassazione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 47
co. 2
legge
07/11/2002
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte