Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Inidoneità ad assorbire aprioristicamente le materie di competenza regionale - Necessaria adeguatezza e proporzionalità dell'intervento statale - Conseguente possibilità, per le regioni, di intervenire in materie di competenza concorrente o residuale con riverberi sulla concorrenza, purché marginali o indiretti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norme della Regione Calabria sancenti il divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile, in assenza di motivi di interesse generale). (Classif. 216038).
Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale; l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018 - mass. 41384; S. 98/2017; S. 452/2007 - mass. 32000-32001-32002).
Attesa la portata generale o trasversale della promozione della concorrenza, ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione regionale, dettata in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Un simile intervento è ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. (Precedenti: S. 274/2012; S. 430/2007 - mass. 31953-31954).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. La disposizione regionale censurata dal Tar Calabria – diversamente dal trasporto di soccorso, che trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute in ragione del criterio della prevalenza – non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute stessa o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, giacché gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo, mentre incide direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali, sulla concorrenza, inserendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza). (Precedente: S. 401/2007 - mass. 31871).