Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione facoltativa - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione facoltativa - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. I giudici 'a quibus', infatti, da un lato, omettono di fornire qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentirebbero la sospensione e, dall’altro, rilevano che l’imputato ha già presentato plurime richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. I giudici 'a quibus', infatti, da un lato, omettono di fornire qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentirebbero la sospensione e, dall’altro, rilevano che l’imputato ha già presentato plurime richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 47
co. 1
legge
07/11/2002
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte