Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28692  28693  28695


Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione facoltativa - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. I giudici 'a quibus', infatti, da un lato, omettono di fornire qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentirebbero la sospensione e, dall’altro, rilevano che l’imputato ha già presentato plurime richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 47  co. 1

legge  07/11/2002  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte