Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Applicabilità della nuova disciplina anche ai processi in corso - Ritenuta violazione del principio secondo cui la competenza del giudice si radica al momento della commissione del fatto - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate in relazione alla sospensione obbligatoria, e omessa considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà in relazione alla sospensione facoltativa - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Applicabilità della nuova disciplina anche ai processi in corso - Ritenuta violazione del principio secondo cui la competenza del giudice si radica al momento della commissione del fatto - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate in relazione alla sospensione obbligatoria, e omessa considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà in relazione alla sospensione facoltativa - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicabilità della nuova disciplina della rimessione anche ai processi in corso e, in particolare, alle richieste di rimessione presentate dopo la data di entrata in vigore della legge. Il giudice 'a quo', infatti, da un lato, non è chiamato a fare applicazione della disciplina censurata per cui non è abilitato neppure a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria, dall’altro, pur dovendo valutare gli effetti della richiesta di rimessione in ordine alla sospensione facoltativa, omette qualsiasi considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale facoltà.
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicabilità della nuova disciplina della rimessione anche ai processi in corso e, in particolare, alle richieste di rimessione presentate dopo la data di entrata in vigore della legge. Il giudice 'a quo', infatti, da un lato, non è chiamato a fare applicazione della disciplina censurata per cui non è abilitato neppure a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria, dall’altro, pur dovendo valutare gli effetti della richiesta di rimessione in ordine alla sospensione facoltativa, omette qualsiasi considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale facoltà.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/11/2002
n. 248
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte