Ordinanza 268/2004 (ECLI:IT:COST:2004:268)
Massima numero 28695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  08/07/2004;  Decisione del  08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:  28692  28693  28694


Titolo
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Applicabilità della nuova disciplina anche ai processi in corso - Ritenuta violazione del principio secondo cui la competenza del giudice si radica al momento della commissione del fatto - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate in relazione alla sospensione obbligatoria, e omessa considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà in relazione alla sospensione facoltativa - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicabilità della nuova disciplina della rimessione anche ai processi in corso e, in particolare, alle richieste di rimessione presentate dopo la data di entrata in vigore della legge. Il giudice 'a quo', infatti, da un lato, non è chiamato a fare applicazione della disciplina censurata per cui non è abilitato neppure a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria, dall’altro, pur dovendo valutare gli effetti della richiesta di rimessione in ordine alla sospensione facoltativa, omette qualsiasi considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale facoltà.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/11/2002  n. 248  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte