Ordinanza 270/2004 (ECLI:IT:COST:2004:270)
Massima numero 28697
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese ad agenzie di stampa - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello stato promosso dal tribunale di roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del conflitto e provvedimenti conseguenti.
Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese ad agenzie di stampa - Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello stato promosso dal tribunale di roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del conflitto e provvedimenti conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 gennaio 2003, di insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 gennaio 2003, di insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/01/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3