Ordinanza 271/2004 (ECLI:IT:COST:2004:271)
Massima numero 28698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/07/2004; Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004; Pubblicazione in G. U. 28/07/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Impiegato degli enti locali - Personale non di ruolo delle unità sanitarie locali - Inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali - Equiparazione giuridico-normativa degli psicologi psichiatrici assunti 'ante' d.p.r. n. 761 del 1979 agli psichiatri - Mancata equiparazione degli psicologi successivamente assunti - Lamentata irragionevole discriminazione in una situazione di perdurante omogeneità delle posizioni lavorative, lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censura di norma non riferibile ai dipendenti parti nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Impiegato degli enti locali - Personale non di ruolo delle unità sanitarie locali - Inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali - Equiparazione giuridico-normativa degli psicologi psichiatrici assunti 'ante' d.p.r. n. 761 del 1979 agli psichiatri - Mancata equiparazione degli psicologi successivamente assunti - Lamentata irragionevole discriminazione in una situazione di perdurante omogeneità delle posizioni lavorative, lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censura di norma non riferibile ai dipendenti parti nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale diversificherebbe, senza ragionevole giustificazione, il trattamento giuridico-normativo degli psicologi-psicoterapeuti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale in ragione soltanto della data di assunzione, attribuendo il trattamento di equiparazione agli psichiatri solamente a quelli che, essendo stati assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979, già godevano della (sola) equiparazione economica in virtù delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515. La questione, infatti, come prospettata è priva di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere chiaramente transitorio, applicabile ai soggetti già in servizio alla data del 1979 e, quindi, non involgente il rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi ‘a quibus’, trattandosi di dipendenti assunti in data successiva al 1979.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale diversificherebbe, senza ragionevole giustificazione, il trattamento giuridico-normativo degli psicologi-psicoterapeuti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale in ragione soltanto della data di assunzione, attribuendo il trattamento di equiparazione agli psichiatri solamente a quelli che, essendo stati assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979, già godevano della (sola) equiparazione economica in virtù delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515. La questione, infatti, come prospettata è priva di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere chiaramente transitorio, applicabile ai soggetti già in servizio alla data del 1979 e, quindi, non involgente il rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi ‘a quibus’, trattandosi di dipendenti assunti in data successiva al 1979.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/05/1985
n. 207
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte