Sentenza 272/2004 (ECLI:IT:COST:2004:272)
Massima numero 28699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28700  28701  28702  28703  28704  28705  28706


Titolo
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni della legge di conversione confermative di quelle originariamente contenute nel decreto-legge - Asserita tardività delle censure - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Testo
Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'asserita tardività delle censure proposte nei confronti di disposizioni della legge di conversione che abbiano confermato quelle originariamente contenute nel decreto legge, in quanto, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto legge, il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l'interesse a ricorrere della Regione.

– Sull'impugnabilità delle disposizioni della legge di conversione, citata la sentenza n. 25/1996.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte