Sentenza 272/2004 (ECLI:IT:COST:2004:272)
Massima numero 28703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28699  28700  28701  28702  28704  28705  28706


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Criteri di aggiudicazione della gara - Previsioni normative introduttive di prescrizioni anche dettagliate ed autoapplicative - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce un nuovo periodo all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, e per le medesime ragioni che hanno condotto alla declaratoria pronunciata 'principaliter' (non giustificatezza e non proporzione rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza dell'intervento legislativo statale), il precitato art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113  co. 7

legge  28/12/2001  n. 448  art. 35  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte