Sentenza 209/2022 (ECLI:IT:COST:2022:209)
Massima numero 45125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  12/09/2022;  Decisione del  12/09/2022
Deposito del 13/10/2022; Pubblicazione in G. U. 19/10/2022
Massime associate alla pronuncia:  45103  45104  45122  45123  45124  45126  45127  45128


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Estensione dell'agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori altrove, nello stesso Comune - Esclusione - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge n. 147 del 2013, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, il successivo quinto periodo risulta incompatibile con la ratio di detta decisione, poiché lascerebbe in essere le violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune: in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe infatti di un doppio beneficio, precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 13  co. 2

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 707

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27