Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Estensione dell'agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori altrove, nello stesso Comune - Esclusione - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b, della legge n. 147 del 2013, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, il successivo quinto periodo risulta incompatibile con la ratio di detta decisione, poiché lascerebbe in essere le violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune: in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe infatti di un doppio beneficio, precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.