Sentenza 272/2004 (ECLI:IT:COST:2004:272)
Massima numero 28704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28699  28700  28701  28702  28703  28705  28706


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Disciplina non riferibile alla “tutela della concorrenza” - Lesione dell’autonomia regionale e locale - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che interviene sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica», di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la disciplina di questi servizi pubblici non può essere ricondotta ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza, configurandosi, così, una illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 14  co. 2

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte