Sentenza 272/2004 (ECLI:IT:COST:2004:272)
Massima numero 28704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Disciplina non riferibile alla “tutela della concorrenza” - Lesione dell’autonomia regionale e locale - Illegittimità costituzionale.
Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Disciplina non riferibile alla “tutela della concorrenza” - Lesione dell’autonomia regionale e locale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che interviene sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica», di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la disciplina di questi servizi pubblici non può essere ricondotta ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza, configurandosi, così, una illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che interviene sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica», di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la disciplina di questi servizi pubblici non può essere ricondotta ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza, configurandosi, così, una illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 14
co. 2
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte