Sentenza 272/2004 (ECLI:IT:COST:2004:272)
Massima numero 28705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28699  28700  28701  28702  28703  28704  28706


Titolo
Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica l'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, e per le medesime ragioni che hanno condotto alla declaratoria pronunciata 'principaliter' (non riconducibilità ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza dell'intervento legislativo statale), il precitato art. 113-bis, nel testo introdotto dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113  co. 

legge  28/12/2001  n. 448  art. 35  co. 15

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte