Sentenza 273/2004 (ECLI:IT:COST:2004:273)
Massima numero 28707
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione - Concorso, a carico delle regioni e province autonome, alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori - Criteri dettati con atto di indirizzo e coordinamento del presidente del consiglio dei ministri - Ricorso della provincia autonoma di trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie riguardanti gli atti di indirizzo e coordinamento - Lamentato contrasto con il parere reso dalla provincia - Inosservanza dell’obbligo dell’emanazione dell’atto con decreto del presidente della repubblica - Applicabilità, nella specie, della clausola di salvaguardia, contenuta nell’atto impugnato, che vincola la provincia di trento solo al raggiungimento dell’obiettivo stabilito - Conseguente mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità del ricorso.
Sanità pubblica - Cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione - Concorso, a carico delle regioni e province autonome, alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori - Criteri dettati con atto di indirizzo e coordinamento del presidente del consiglio dei ministri - Ricorso della provincia autonoma di trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie riguardanti gli atti di indirizzo e coordinamento - Lamentato contrasto con il parere reso dalla provincia - Inosservanza dell’obbligo dell’emanazione dell’atto con decreto del presidente della repubblica - Applicabilità, nella specie, della clausola di salvaguardia, contenuta nell’atto impugnato, che vincola la provincia di trento solo al raggiungimento dell’obiettivo stabilito - Conseguente mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, che indica criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di 'handicap' che necessitano di cure all’estero, del concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori, dal quale sarebbe derivata la lesione delle proprie prerogative. L’atto impugnato, infatti, si applica alla Provincia autonoma di Trento solo per quanto concerne l’obiettivo in esso stabilito, consistente nella partecipazione alle spese di soggiorno e cure affrontate all’estero dai portatori di 'handicap'. Il dubbio interpretativo originato dal testo dell’art. 3 del d.P.C.m. da cui muove la Regione ricorrente deve ritenersi vanificato, oltre che dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 7 del d.P.C.m., anche dagli altri argomenti di carattere sistematico, desumibili dallo stesso art. 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome e dalla soppressione, nell’Accordo del 6 febbraio 2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della menzione delle Province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000, che indica criteri dettagliati per il riconoscimento, nei confronti dei soggetti portatori di 'handicap' che necessitano di cure all’estero, del concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e dei loro eventuali accompagnatori, dal quale sarebbe derivata la lesione delle proprie prerogative. L’atto impugnato, infatti, si applica alla Provincia autonoma di Trento solo per quanto concerne l’obiettivo in esso stabilito, consistente nella partecipazione alle spese di soggiorno e cure affrontate all’estero dai portatori di 'handicap'. Il dubbio interpretativo originato dal testo dell’art. 3 del d.P.C.m. da cui muove la Regione ricorrente deve ritenersi vanificato, oltre che dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’art. 7 del d.P.C.m., anche dagli altri argomenti di carattere sistematico, desumibili dallo stesso art. 7, che fa salve le competenze statutarie delle province autonome e dalla soppressione, nell’Accordo del 6 febbraio 2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della menzione delle Province autonome tra i soggetti destinatari della disciplina sul concorso nelle spese.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
01/12/2000
n.
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 3
legge 12/01/1991
n. 13
art. 1
co. 1 lettera ii)