Ordinanza 275/2004 (ECLI:IT:COST:2004:275)
Massima numero 28709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Mancata previsione della immediata verifica da parte del giudice, in sede di convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data, della motivazione del provvedimento che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti esterni alla procura della repubblica - Asserita violazione del principio del “buon governo” dell’amministrazione della giustizia nonché del sistema delle garanzie costituzionali per la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni - Richiesta di manipolazione marcatamente creativa del vigente sistema processuale, peraltro palesemente inadeguata rispetto all’obiettivo invocato - Appartenenza della soluzione all’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa - Limiti di conferenza, inoltre, del parametro evocato - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 15, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice – in sede si convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data – possa verificare la conformità ai requisiti legali, indicati nella stessa norma, del provvedimento del pubblico ministero che dispone l’esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica. Non risulta violato, infatti, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione al quale è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale principio sia da riferire non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, che viene in rilievo nel caso in esame, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia. L’intervento invocato dal giudice ‘a quo’, inoltre, che richiede di introdurre, in via additiva, uno specifico meccanismo di controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, non solo implicherebbe una manipolazione del vigente sistema processuale a carattere “creativo”, peraltro palesemente inadeguato rispetto all’obiettivo invocato ed “eccentrico” rispetto alle linee del sistema, atteso che il sindacato sulla motivazione di un atto probatorio è tipicamente devoluto o all’organo dell’impugnazione ovvero a quello destinato a fruire del mezzo probatorio cui la motivazione si riferisce. Tuttavia, la soluzione di disciplinare diversamente la verifica dei presupposti di legittimità dell’intercettazione rispetto alla verifica dei presupposti di impiego di apparecchiature esterne rientra nell’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa, a prescindere, inoltre, dai limiti di conferenza del parametro evocato.

- V. ordinanze citate nn. 225/2003; 204 e 408/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 268  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte