Ordinanza 276/2004 (ECLI:IT:COST:2004:276)
Massima numero 28710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - Atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni - Responsabilità del notaio per la stipulazione di atto nullo per difetto dei requisiti previsti - Mancata previsione della ammissibilità della conferma degli atti - Asserita disparità di trattamento e violazione dei canoni di logicità e ragionevolezza rispetto alla disciplina relativa agli atti tra vivi riguardanti fabbricati - Omessa attestazione, da parte del giudice rimettente, della avvenuta conferma negoziale - Ininfluenza nel giudizio 'a quo' di eventuale dichiarazione di incostituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Edilizia e urbanistica - Atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni - Responsabilità del notaio per la stipulazione di atto nullo per difetto dei requisiti previsti - Mancata previsione della ammissibilità della conferma degli atti - Asserita disparità di trattamento e violazione dei canoni di logicità e ragionevolezza rispetto alla disciplina relativa agli atti tra vivi riguardanti fabbricati - Omessa attestazione, da parte del giudice rimettente, della avvenuta conferma negoziale - Ininfluenza nel giudizio 'a quo' di eventuale dichiarazione di incostituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare. Il giudice ‘a quo’, infatti, non dà atto di una conferma postuma ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, ma assume solo che l’allegazione del certificato scaduto di validità era addebitabile a mero errore dei collaboratori del professionista, dal momento che questi era già in possesso di un nuovo certificato di destinazione urbanistica che sarebbe stato valido al momento del rogito, con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma non avrebbe alcuna influenza nel giudizio ‘a quo’.
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare. Il giudice ‘a quo’, infatti, non dà atto di una conferma postuma ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, ma assume solo che l’allegazione del certificato scaduto di validità era addebitabile a mero errore dei collaboratori del professionista, dal momento che questi era già in possesso di un nuovo certificato di destinazione urbanistica che sarebbe stato valido al momento del rogito, con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma non avrebbe alcuna influenza nel giudizio ‘a quo’.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/02/1985
n. 47
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte