Ordinanza 277/2004 (ECLI:IT:COST:2004:277)
Massima numero 28711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Limite quantitativo per la individuazione dello stato di alterazione fisica e psichica - Omessa previsione - Assunta violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Limite quantitativo per la individuazione dello stato di alterazione fisica e psichica - Omessa previsione - Assunta violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica. Infatti, la fattispecie incriminatrice risulta sufficientemente determinata, risultando essa integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione); l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti.
- V. ordinanza citata n. 306/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica. Infatti, la fattispecie incriminatrice risulta sufficientemente determinata, risultando essa integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione); l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti.
- V. ordinanza citata n. 306/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 187
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte