Ordinanza 278/2004 (ECLI:IT:COST:2004:278)
Massima numero 28712
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
28713
Titolo
Opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari - Conflitto in ordine all’uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della costituzione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti formali - Asserita omissione di uno specifico 'petitum' e della richiesta di annullamento della deliberazione impugnata - Sufficienza dei requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale nonché della deduzione, nella specie, della violazione dell’art. 68 della costituzione - Reiezione dell’eccezione.
Opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari - Conflitto in ordine all’uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della costituzione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti formali - Asserita omissione di uno specifico 'petitum' e della richiesta di annullamento della deliberazione impugnata - Sufficienza dei requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale nonché della deduzione, nella specie, della violazione dell’art. 68 della costituzione - Reiezione dell’eccezione.
Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni della Camera dei deputati e l’autorità giudiziaria procedente in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, è sufficiente che l’atto di promovimento, che è atto del giudizio costituzionale e ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole procedurali, abbia i requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che deduca almeno la violazione della predetta norma costituzionale, “norma destinata a definire e limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della giurisdizione”. Sicché non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti minimi formali dello stesso.
- V. sentenze. citate nn. 10 e 11/2000, 509/2002; ordinanza n. 23/2003.
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni della Camera dei deputati e l’autorità giudiziaria procedente in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, è sufficiente che l’atto di promovimento, che è atto del giudizio costituzionale e ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole procedurali, abbia i requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che deduca almeno la violazione della predetta norma costituzionale, “norma destinata a definire e limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della giurisdizione”. Sicché non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti minimi formali dello stesso.
- V. sentenze. citate nn. 10 e 11/2000, 509/2002; ordinanza n. 23/2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/06/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26