Sentenza 209/2022 (ECLI:IT:COST:2022:209)
Massima numero 45126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
12/09/2022; Decisione del
12/09/2022
Deposito del 13/10/2022; Pubblicazione in G. U. 19/10/2022
Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - "Nuova IMU" - Definizione di "abitazione principale", ai fini dell'agevolazione - Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 255017).
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - "Nuova IMU" - Definizione di "abitazione principale", ai fini dell'agevolazione - Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 255017).
Testo
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l'art. 1, comma 741, lett. b), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» nonché il secondo periodo del medesimo art. 1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, l'illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo alle disposizioni citate che ribadiscono quanto da esso disposto, in relazione alla c.d. "nuova IMU".
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l'art. 1, comma 741, lett. b), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» nonché il secondo periodo del medesimo art. 1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, l'illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo alle disposizioni citate che ribadiscono quanto da esso disposto, in relazione alla c.d. "nuova IMU".
Atti oggetto del giudizio
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 741
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27