Ordinanza 279/2004 (ECLI:IT:COST:2004:279)
Massima numero 28714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 27/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie in materia di concorsi interni e del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni - Assunta violazione del principio di parità e di ragionevolezza per la tutela differenziata di situazioni analoghe che consente solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie in materia di concorsi interni e del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni - Assunta violazione del principio di parità e di ragionevolezza per la tutela differenziata di situazioni analoghe che consente solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui, “prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni, impone una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati”. Appare, infatti, del tutto irrilevante nel giudizio ‘a quo’ la circostanza che, nelle procedure concorsuali esterne, la giurisdizione fosse devoluta, malgrado l’omogeneità delle fattispecie, al giudice amministrativo; tenuto, altresì, conto che, secondo il diritto vivente, quale ricostruito dal rimettente, nel caso di specie la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario e sarebbe stata, pertanto, idonea ad assicurare la “tutela dei diritti soggettivi violati”. Il giudice rimettente non ha, altresì, argomentato in ordine alla pretesa inadeguatezza della giurisdizione amministrativa alla luce del sopravvenuto mutamento del c.d. diritto vivente, secondo cui spettano al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura concorsuale, esterna o interna.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui, “prevedendo la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie in materia di concorsi interni per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni, impone una differenziata tutela giurisdizionale in situazioni analoghe, consentendo solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi violati”. Appare, infatti, del tutto irrilevante nel giudizio ‘a quo’ la circostanza che, nelle procedure concorsuali esterne, la giurisdizione fosse devoluta, malgrado l’omogeneità delle fattispecie, al giudice amministrativo; tenuto, altresì, conto che, secondo il diritto vivente, quale ricostruito dal rimettente, nel caso di specie la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario e sarebbe stata, pertanto, idonea ad assicurare la “tutela dei diritti soggettivi violati”. Il giudice rimettente non ha, altresì, argomentato in ordine alla pretesa inadeguatezza della giurisdizione amministrativa alla luce del sopravvenuto mutamento del c.d. diritto vivente, secondo cui spettano al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura concorsuale, esterna o interna.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 68
co.
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 29
co.
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 63
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte