Sentenza 280/2004 (ECLI:IT:COST:2004:280)
Massima numero 28716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) -delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Norma dichiarata di prima applicazione e utilizzabile transitoriamente fino all’entrata in vigore delle leggi approvate dal parlamento di definizione dei nuovi principi fondamentali.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) -delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Norma dichiarata di prima applicazione e utilizzabile transitoriamente fino all’entrata in vigore delle leggi approvate dal parlamento di definizione dei nuovi principi fondamentali.
Testo
Il comma 4 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è una norma dichiaratamente di «prima applicazione», finalizzata a predisporre un meccanismo di ricognizione dei principi fondamentali, allo scopo esclusivo di «orientare» l'iniziativa legislativa statale e regionale; esso dunque fornisce un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, andrà a regime, e cioè fino al momento della «entrata in vigore delle apposite leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali».
Il comma 4 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è una norma dichiaratamente di «prima applicazione», finalizzata a predisporre un meccanismo di ricognizione dei principi fondamentali, allo scopo esclusivo di «orientare» l'iniziativa legislativa statale e regionale; esso dunque fornisce un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, andrà a regime, e cioè fino al momento della «entrata in vigore delle apposite leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali».
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte