Sentenza 280/2004 (ECLI:IT:COST:2004:280)
Massima numero 28717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prescrizione normativa giustificante una lettura minimale della delega - Preclusione alla adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente - Assimilabilità dell’attività ricognitiva a quella relativa alla compilazione di testi unici per il coordinamento di disposizioni vigenti.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prescrizione normativa giustificante una lettura minimale della delega - Preclusione alla adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente - Assimilabilità dell’attività ricognitiva a quella relativa alla compilazione di testi unici per il coordinamento di disposizioni vigenti.
Testo
L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato alla stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo in cui si colloca e delle finalità della stessa legge, quali risultano dai relativi lavori preparatori, reca una prescrizione normativa che giustifica una lettura «minimale» della delega ivi disposta, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente, evitando così le prospettate censure di costituzionalità incentrate essenzialmente sulla contraddittorietà con la riconosciuta competenza parlamentare a definire i «nuovi» principi fondamentali; la delega legislativa in esame può quindi essere assimilata, date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia.
– Sulla lettura «minimale» della delega legislativa, tale da non consentire l'adozione di norme legislative innovative, citata la sentenza n. 427/2000.
L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato alla stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo in cui si colloca e delle finalità della stessa legge, quali risultano dai relativi lavori preparatori, reca una prescrizione normativa che giustifica una lettura «minimale» della delega ivi disposta, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente, evitando così le prospettate censure di costituzionalità incentrate essenzialmente sulla contraddittorietà con la riconosciuta competenza parlamentare a definire i «nuovi» principi fondamentali; la delega legislativa in esame può quindi essere assimilata, date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia.
– Sulla lettura «minimale» della delega legislativa, tale da non consentire l'adozione di norme legislative innovative, citata la sentenza n. 427/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte