Sentenza 280/2004 (ECLI:IT:COST:2004:280)
Massima numero 28718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano, della regione autonoma della sardegna e della regione autonoma valle d’aosta - Denunciata implausibilità del carattere meramente ricognitivo degli emanandi decreti legislativi (avendo questi ultimi forza di legge e carattere innovativo) - Asserita violazione della riserva di legge formale del parlamento in ordine alla determinazione dei principi fondamentali - Asserita incongruità e contraddittorietà dell’uso della delega nelle materie di legislazione concorrente - Asserita mancanza di principi e criteri direttivi idonei a limitare e indirizzare l’esercizio del potere delegato - Non fondatezza della questione.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Ricorsi della provincia autonoma di bolzano, della regione autonoma della sardegna e della regione autonoma valle d’aosta - Denunciata implausibilità del carattere meramente ricognitivo degli emanandi decreti legislativi (avendo questi ultimi forza di legge e carattere innovativo) - Asserita violazione della riserva di legge formale del parlamento in ordine alla determinazione dei principi fondamentali - Asserita incongruità e contraddittorietà dell’uso della delega nelle materie di legislazione concorrente - Asserita mancanza di principi e criteri direttivi idonei a limitare e indirizzare l’esercizio del potere delegato - Non fondatezza della questione.
Testo
Oggetto della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è esclusivamente l'espletamento di un'attività che non deve andare al di là della mera ricognizione di quei principi fondamentali vigenti che siano oggettivamente deducibili; inoltre, anche i principi direttivi enunciati, con il loro contenuto assai vago e generico, indirizzano e delimitano il compito del legislatore delegato verso l'espletamento dell'indicata funzione ricognitiva diretta a fornire un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare – contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi – il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, del citato comma 4 dell'art. 1 della legge n. 131 del 2003.
Oggetto della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è esclusivamente l'espletamento di un'attività che non deve andare al di là della mera ricognizione di quei principi fondamentali vigenti che siano oggettivamente deducibili; inoltre, anche i principi direttivi enunciati, con il loro contenuto assai vago e generico, indirizzano e delimitano il compito del legislatore delegato verso l'espletamento dell'indicata funzione ricognitiva diretta a fornire un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare – contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi – il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, del citato comma 4 dell'art. 1 della legge n. 131 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art.
Costituzione
art. 76
legge costituzionale
art. 11
co. 2
Altri parametri e norme interposte