Sentenza 280/2004 (ECLI:IT:COST:2004:280)
Massima numero 28719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Possibile individuazione, nelle stesse materie, delle disposizioni rientranti nella competenza esclusiva statale - Non consentita estensione dell’oggetto della delega in assenza, peraltro, di appositi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Possibile individuazione, nelle stesse materie, delle disposizioni rientranti nella competenza esclusiva statale - Non consentita estensione dell’oggetto della delega in assenza, peraltro, di appositi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2004, n. 131, in quanto, estendendo l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, anche alla individuazione dei principi fondamentali incidenti sulle materie di competenza concorrente, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, attribuisce al Governo poteri che vanno al di là di una attività meramente ricognitiva, dovendo esso, nella concreta individuazione delle disposizioni, svolgere un'attività interpretativa, largamente discrezionale, che potrebbe finire con l'estendersi anche a tutte le altre tipologie di competenza legislativa previste dall'art. 117 della Costituzione, attraverso la individuazione e definizione delle materie e delle varie funzioni ad esse attinenti.
– Sulla natura delle materie c.d. «trasversali», citata la sentenza n. 536/2002.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2004, n. 131, in quanto, estendendo l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, anche alla individuazione dei principi fondamentali incidenti sulle materie di competenza concorrente, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, attribuisce al Governo poteri che vanno al di là di una attività meramente ricognitiva, dovendo esso, nella concreta individuazione delle disposizioni, svolgere un'attività interpretativa, largamente discrezionale, che potrebbe finire con l'estendersi anche a tutte le altre tipologie di competenza legislativa previste dall'art. 117 della Costituzione, attraverso la individuazione e definizione delle materie e delle varie funzioni ad esse attinenti.
– Sulla natura delle materie c.d. «trasversali», citata la sentenza n. 536/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte