Sentenza 280/2004 (ECLI:IT:COST:2004:280)
Massima numero 28720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prevista individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari - Non consentita estensione dell’oggetto della delega in assenza, peraltro, di effettivi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo v della parte seconda della costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge “la loggia”) - Delega legislativa al governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prevista individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari - Non consentita estensione dell’oggetto della delega in assenza, peraltro, di effettivi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto, elencando una serie di criteri direttivi destinati ad indirizzare il Governo nella formazione dei decreti delegati, che pur dovrebbero essere «meramente ricognitivi», a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni, estende l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, in maniera impropria ed indeterminata, ad un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto, elencando una serie di criteri direttivi destinati ad indirizzare il Governo nella formazione dei decreti delegati, che pur dovrebbero essere «meramente ricognitivi», a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni, estende l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, in maniera impropria ed indeterminata, ad un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/06/2003
n. 131
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte