Sentenza 281/2004 (ECLI:IT:COST:2004:281)
Massima numero 28721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell’intera materia e non mera estensione dell’ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita pacifica spettanza della controversia di cui al giudizio 'a quo' alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Non rilevanza della questione - Inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell’intera materia e non mera estensione dell’ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita pacifica spettanza della controversia di cui al giudizio 'a quo' alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Non rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, avendo, il giudice rimettente, precisato che la controversia di cui al giudizio ‘a quo’ spetterebbe, comunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
E’ inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, avendo, il giudice rimettente, precisato che la controversia di cui al giudizio ‘a quo’ spetterebbe, comunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4 lettera g)