Sentenza 281/2004 (ECLI:IT:COST:2004:281)
Massima numero 28721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28722  28723  28724


Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell’intera materia e non mera estensione dell’ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita pacifica spettanza della controversia di cui al giudizio 'a quo' alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Non rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
E’ inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, avendo, il giudice rimettente, precisato che la controversia di cui al giudizio ‘a quo’ spetterebbe, comunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 34  co. 1

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 4  lettera g)