Sentenza 281/2004 (ECLI:IT:COST:2004:281)
Massima numero 28722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28721  28723  28724


Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell’intera materia e non mera estensione dell’ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all’intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita applicabilità della disposizione denunciata alla controversia di cui al giudizio 'a quo' - Improponibilità della domanda in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione - Inammissibilità.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo la domanda in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione improponibile.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 34  co. 1

decreto legislativo  31/03/1998  n. 80  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 4  lettera g)