Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune - Applicabilità dell'esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che ha previsto - per il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi - che le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, l'illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo a tale novella, la quale disancora la spettanza del citato beneficio dall'effettività del luogo di dimora abituale, negando una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza di stabilirla, assieme alla residenza anagrafica.