Sentenza 209/2022 (ECLI:IT:COST:2022:209)
Massima numero 45127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  12/09/2022;  Decisione del  12/09/2022
Deposito del 13/10/2022; Pubblicazione in G. U. 19/10/2022
Massime associate alla pronuncia:  45103  45104  45122  45123  45124  45125  45126  45128


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune - Applicabilità dell'esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che ha previsto - per il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi - che le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, l'illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo a tale novella, la quale disancora la spettanza del citato beneficio dall'effettività del luogo di dimora abituale, negando una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza di stabilirla, assieme alla residenza anagrafica.



Atti oggetto del giudizio

 27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 741

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27