Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dei limiti della delega, posti dall'art. 11, comma 4, lettera s) della legge n. 59 del 1997, l'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Il legislatore delegante, infatti, ha inteso affidare al Governo non già il compito di ampliare l'ambito della giurisdizione esclusiva, ma quello di concentrare innanzi alla giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - anche la fase, ove configurabile, della riparazione per equivalente, allo scopo di evitare la necessità di instaurare un separato giudizio dinanzi al giudice ordinario. La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34, commi 1, e 2, comporta poi la necessità di interpretare il successivo art. 35 nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità che esclusiva.