Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28726  28727  28728  28729


Titolo
Questione sollevata dal rimettente dopo la emanazione di sentenze parziali - Eccezione di inammissibilità per asserito esaurimento del potere decisorio - Reiezione.

Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, per aver il giudice rimettente fatto applicazione della norma impugnata, ancorché con sentenze parziali, poiché, proprio in applicazione della disposizione ne è risultata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della incidenza della norma stessa su organismi di carattere privato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte