Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Questione sollevata dal rimettente dopo la emanazione di sentenze parziali - Eccezione di inammissibilità per asserito esaurimento del potere decisorio - Reiezione.
Questione sollevata dal rimettente dopo la emanazione di sentenze parziali - Eccezione di inammissibilità per asserito esaurimento del potere decisorio - Reiezione.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, per aver il giudice rimettente fatto applicazione della norma impugnata, ancorché con sentenze parziali, poiché, proprio in applicazione della disposizione ne è risultata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della incidenza della norma stessa su organismi di carattere privato.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, per aver il giudice rimettente fatto applicazione della norma impugnata, ancorché con sentenze parziali, poiché, proprio in applicazione della disposizione ne è risultata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della incidenza della norma stessa su organismi di carattere privato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte