Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Questione riproposta, a seguito di restituzione degli atti, in riferimento al vecchio testo dell’art. 117 della costituzione - Eccezione di inammissibilità circa la correttezza del parametro evocato - Attinenza al merito - Reiezione.
Questione riproposta, a seguito di restituzione degli atti, in riferimento al vecchio testo dell’art. 117 della costituzione - Eccezione di inammissibilità circa la correttezza del parametro evocato - Attinenza al merito - Reiezione.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sul rilievo del difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza, per aver il rimettente ritenuto applicabile l’art. 117 della Costituzione nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte. Ed invero, il problema della correttezza del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona, in questo caso, l’ammissibilità.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sul rilievo del difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza, per aver il rimettente ritenuto applicabile l’art. 117 della Costituzione nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte. Ed invero, il problema della correttezza del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona, in questo caso, l’ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte