Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Questione di costituzionalità - Asserita mancanza di motivazione dei profili di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Questione di costituzionalità - Asserita mancanza di motivazione dei profili di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sull’asserito difetto di motivazione in ordine ai profili di legittimità costituzionale riferiti agli altri parametri costituzionali invocati. Ed invero, ancorché succintamente, il rimettente indica le ragioni di fondo della asserita violazione costituzionale.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, prospettata sull’asserito difetto di motivazione in ordine ai profili di legittimità costituzionale riferiti agli altri parametri costituzionali invocati. Ed invero, ancorché succintamente, il rimettente indica le ragioni di fondo della asserita violazione costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte