Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Regione - Potestà legislativa regionale - Divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati - Limite, per il legislatore regionale, invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117.
Regione - Potestà legislativa regionale - Divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati - Limite, per il legislatore regionale, invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite, rimasto fondamentalmente invariato dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117: vale a dire, il divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, fondato sull’esigenza connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano detti rapporti .
- V. sentenze citate nn. 82/1998 e 352/2001.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite, rimasto fondamentalmente invariato dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117: vale a dire, il divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, fondato sull’esigenza connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano detti rapporti .
- V. sentenze citate nn. 82/1998 e 352/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte