Sentenza 282/2004 (ECLI:IT:COST:2004:282)
Massima numero 28729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica dei compiti e delle funzioni nonché dei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi - Conseguente successione anche nella titolarità dei beni posseduti da organismi privati, in assenza di procedure espropriative e relativa corresponsione di indennizzi - Violazione delle regole fondamentali del diritto privato nonché dei principi costituzionali di autonomia e salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Regione emilia-romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica dei compiti e delle funzioni nonché dei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi - Conseguente successione anche nella titolarità dei beni posseduti da organismi privati, in assenza di procedure espropriative e relativa corresponsione di indennizzi - Violazione delle regole fondamentali del diritto privato nonché dei principi costituzionali di autonomia e salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 2, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, l’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16. Pur riconoscendo, infatti, alle Regioni la competenza a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l’esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere, come pure la possibilità a dettare norme per disciplinare in modo nuovo le forme di gestione, tuttavia, la norma censurata, nel disporre la soppressione ‘ex lege’ di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, da un lato travalica il limite del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall’altro lato, si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione.
- V. sentenze citate nn. 66/1992 e 326/1998.
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 2, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, l’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16. Pur riconoscendo, infatti, alle Regioni la competenza a disciplinare le attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l’esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere, come pure la possibilità a dettare norme per disciplinare in modo nuovo le forme di gestione, tuttavia, la norma censurata, nel disporre la soppressione ‘ex lege’ di organismi e di gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di bonifica succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, da un lato travalica il limite del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato; dall’altro lato, si risolve in una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione.
- V. sentenze citate nn. 66/1992 e 326/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/04/1987
n. 16
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte