Sentenza 283/2004 (ECLI:IT:COST:2004:283)
Massima numero 28732
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Ricorso della provincia autonoma di trento - Impugnazione di regolamento statale - Eccezione di inammissibilità per asserita riproduzione di norme regolamentari preesistenti - Reiezione.
Ricorso della provincia autonoma di trento - Impugnazione di regolamento statale - Eccezione di inammissibilità per asserita riproduzione di norme regolamentari preesistenti - Reiezione.
Testo
Va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che le norme del regolamento impugnato sono in parte ripetitive di quelle contenute nel previgente decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 e la Provincia ricorrente non avrebbe indicato quali delle norme impugnate avesse carattere innovativo e quali fossero mera riproduzione di norme regolamentari preesistenti. Nella specie, infatti, l’atto impugnato non è meramente riproduttivo di norme previgenti, presentando, i due atti, molteplici differenze di contenuto normativo.
Va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che le norme del regolamento impugnato sono in parte ripetitive di quelle contenute nel previgente decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 e la Provincia ricorrente non avrebbe indicato quali delle norme impugnate avesse carattere innovativo e quali fossero mera riproduzione di norme regolamentari preesistenti. Nella specie, infatti, l’atto impugnato non è meramente riproduttivo di norme previgenti, presentando, i due atti, molteplici differenze di contenuto normativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte