Sentenza 283/2004 (ECLI:IT:COST:2004:283)
Massima numero 28736
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale - Approvazione, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Previsione di adempimenti o attuazione normativa da parte delle regioni e province autonome - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di trento - Non consentita adozione di atto secondario, di natura non cedevole, immediatamente esecutivo di direttiva comunitaria e posizionato allo stesso livello delle fonti primarie provinciali - Accoglimento del ricorso per lesione della competenza legislativa provinciale in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico - Annullamento dell’atto impugnato - Estensione degli effetti della pronuncia alla provincia autonoma di bolzano.
Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale - Approvazione, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Previsione di adempimenti o attuazione normativa da parte delle regioni e province autonome - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia di trento - Non consentita adozione di atto secondario, di natura non cedevole, immediatamente esecutivo di direttiva comunitaria e posizionato allo stesso livello delle fonti primarie provinciali - Accoglimento del ricorso per lesione della competenza legislativa provinciale in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico - Annullamento dell’atto impugnato - Estensione degli effetti della pronuncia alla provincia autonoma di bolzano.
Testo
Non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e Bolzano e, per l’effetto, va disposto l’annullamento di detto regolamento. Tale regolamento, infatti, tende a condizionare l’esercizio di una potestà legislativa provinciale, poiché esso non presenta il carattere della cedevolezza di fronte alla futura legislazione provinciale, né supplisce ad una mancanza di normazione di fonte primaria, né, infine, si presenta come esecutivo di una legge statale attuativa di direttive comunitarie. Esso medesimo si pone come immediatamente attuativo della direttiva CE 28/94 del 23 giugno 1994, sopravvenuta sia alla legge statale n. 30 del 1991, sia al precedente regolamento esecutivo n. 172 del 1994.
- V. sentenza citata n. 349/1991.
Non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e Bolzano e, per l’effetto, va disposto l’annullamento di detto regolamento. Tale regolamento, infatti, tende a condizionare l’esercizio di una potestà legislativa provinciale, poiché esso non presenta il carattere della cedevolezza di fronte alla futura legislazione provinciale, né supplisce ad una mancanza di normazione di fonte primaria, né, infine, si presenta come esecutivo di una legge statale attuativa di direttive comunitarie. Esso medesimo si pone come immediatamente attuativo della direttiva CE 28/94 del 23 giugno 1994, sopravvenuta sia alla legge statale n. 30 del 1991, sia al precedente regolamento esecutivo n. 172 del 1994.
- V. sentenza citata n. 349/1991.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
19/07/2000
n. 403
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte