Sentenza 284/2004 (ECLI:IT:COST:2004:284)
Massima numero 28737
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all’udienza penale - Richiesta della dichiarazione di non spettanza all’autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell’impedimento addotto - Proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’intero 'iter' processuale - Assenza di termine per sollevare un conflitto di attribuzione - Interesse dell’organo parlamentare al controllo della corte - Proponibilità del ricorso .
Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all’udienza penale - Richiesta della dichiarazione di non spettanza all’autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell’impedimento addotto - Proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’intero 'iter' processuale - Assenza di termine per sollevare un conflitto di attribuzione - Interesse dell’organo parlamentare al controllo della corte - Proponibilità del ricorso .
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’‘iter’ processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell’organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell’interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull’interesse dell’organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all’udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l’impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell’ambito del processo nei confronti di un componente dell’assemblea parlamentare).
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all’esaurimento dell’‘iter’ processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell’organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell’interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull’interesse dell’organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all’udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l’impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell’ambito del processo nei confronti di un componente dell’assemblea parlamentare).
Atti oggetto del giudizio
ordinanza del tribunale di Taranto
18/02/1998
n.
art.
co.
sentenza del tribunale di Taranto
13/03/1998
n. 202
art.
co.
sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto
10/03/2000
n. 85
art.
co.
sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen
19/03/2001
n. 390
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
co. 2
Costituzione
art. 79
co. 1
Costituzione
art. 83
co. 3
Costituzione
art. 90
co. 2
Costituzione
art. 138
co. 1
Costituzione
art. 138
co. 3
legge costituzionale
art. 12
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 9
co. 3
legge costituzionale
art. 10
co. 3
Altri parametri e norme interposte