Sentenza 285/2004 (ECLI:IT:COST:2004:285)
Massima numero 28740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita incidenza su capacità contributiva pregressa - Mancata considerazione del mutamento dal regime della deducibilità dal reddito a quello della detraibilità dall’imposta - Riferimento a rapporti espressivi di capacità contributiva attuale - Non fondatezza della questione.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita incidenza su capacità contributiva pregressa - Mancata considerazione del mutamento dal regime della deducibilità dal reddito a quello della detraibilità dall’imposta - Riferimento a rapporti espressivi di capacità contributiva attuale - Non fondatezza della questione.
Testo
La legge tributaria può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione, purché tale capacità sia ancora sussistente al momento dell’imposizione. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna sostanziale retroattività delle disposizioni attinenti alla detraibilità dall’imposta lorda dell’onere del pagamento degli interessi sui mutui agrari, poiché il nuovo regime agevolativo concernente gli interessi passivi è stato adottato nello stesso anno di riferimento fiscale preso in considerazione, per cui la capacità contributiva va esaminata con riferimento all’anno solare preso in considerazione nel suo complesso dalla norma. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
- V. sentenza citata n. 16/2002.
La legge tributaria può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione, purché tale capacità sia ancora sussistente al momento dell’imposizione. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcuna sostanziale retroattività delle disposizioni attinenti alla detraibilità dall’imposta lorda dell’onere del pagamento degli interessi sui mutui agrari, poiché il nuovo regime agevolativo concernente gli interessi passivi è stato adottato nello stesso anno di riferimento fiscale preso in considerazione, per cui la capacità contributiva va esaminata con riferimento all’anno solare preso in considerazione nel suo complesso dalla norma. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
- V. sentenza citata n. 16/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/1994
n. 330
art. 3
co. 7
legge
27/07/1994
n. 473
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte