Sentenza 285/2004 (ECLI:IT:COST:2004:285)
Massima numero 28741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita insussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, resa manifesta dalla reiterazione di una serie di decreti-legge non convertiti - Inidoneità della mera relativa affermazione - Non fondatezza della questione.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita insussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, resa manifesta dalla reiterazione di una serie di decreti-legge non convertiti - Inidoneità della mera relativa affermazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi, sicché la mera affermazione, da parte del giudice rimettente, che il decreto legge, ponendosi a conclusione di una serie di decreti-legge non convertiti, dei quali ha riprodotto la disposizione impugnata, renderebbe “manifesta l’insussistenza, al 31 maggio 1994, della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria”, non è da sola idonea a rendere “evidente” la mancanza del presupposto per il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 77 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi, sicché la mera affermazione, da parte del giudice rimettente, che il decreto legge, ponendosi a conclusione di una serie di decreti-legge non convertiti, dei quali ha riprodotto la disposizione impugnata, renderebbe “manifesta l’insussistenza, al 31 maggio 1994, della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria”, non è da sola idonea a rendere “evidente” la mancanza del presupposto per il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 77 della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/1994
n. 330
art. 3
co. 7
legge
27/07/1994
n. 473
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte