Sentenza 285/2004 (ECLI:IT:COST:2004:285)
Massima numero 28742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28740  28741  28743


Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita irragionevole assimilazione di differenti posizioni dei contribuenti - Asserita violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Discrezionalità del legislatore - Insussistenza di diritti dei beneficiari di pregressi regimi agevolativi - Non fondatezza della questione.

Testo
Rientra nella discrezionalità del legislatore la modifica della previgente disciplina senza che i beneficiari di un pregresso regime agevolativo possano vantare alcun diritto a mantenere indefinitamente il vantaggio precedentemente loro accordato, non sussistendo, in quanto non protetta dall’ordinamento, una aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto, che la precedente normativa avrebbe creato nei contribuenti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/1994  n. 330  art. 3  co. 7

legge  27/07/1994  n. 473  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte