Sentenza 285/2004 (ECLI:IT:COST:2004:285)
Massima numero 28742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita irragionevole assimilazione di differenti posizioni dei contribuenti - Asserita violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Discrezionalità del legislatore - Insussistenza di diritti dei beneficiari di pregressi regimi agevolativi - Non fondatezza della questione.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Agevolazioni fiscali relative ad interessi passivi anche per mutui agrari stipulati prima del 31 dicembre 1989 - Limitazioni - Retroattiva previsione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993 - Asserita irragionevole assimilazione di differenti posizioni dei contribuenti - Asserita violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Discrezionalità del legislatore - Insussistenza di diritti dei beneficiari di pregressi regimi agevolativi - Non fondatezza della questione.
Testo
Rientra nella discrezionalità del legislatore la modifica della previgente disciplina senza che i beneficiari di un pregresso regime agevolativo possano vantare alcun diritto a mantenere indefinitamente il vantaggio precedentemente loro accordato, non sussistendo, in quanto non protetta dall’ordinamento, una aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto, che la precedente normativa avrebbe creato nei contribuenti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
Rientra nella discrezionalità del legislatore la modifica della previgente disciplina senza che i beneficiari di un pregresso regime agevolativo possano vantare alcun diritto a mantenere indefinitamente il vantaggio precedentemente loro accordato, non sussistendo, in quanto non protetta dall’ordinamento, una aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto, che la precedente normativa avrebbe creato nei contribuenti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, prima parte, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1994, n. 473).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/1994
n. 330
art. 3
co. 7
legge
27/07/1994
n. 473
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte