Sentenza 285/2004 (ECLI:IT:COST:2004:285)
Massima numero 28743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge n. 330/1994 e clausola di salvezza degli effetti dei precedenti decreti-legge omologhi non convertiti - Asserita incidenza sul principio della capacità contributiva attuale - Asserita irragionevole assimilazione, con efficacia retroattiva, fra contribuenti che abbiano stipulato mutui agrari prima o dopo il 31 dicembre 1989 - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione sollevata 'per relationem', in assenza di specifici rilievi riferiti alle disposizioni della legge di conversione - Richiamo alle ragioni esposte con riferimento alle disposizioni del decreto-legge convertito - Non fondatezza della questione.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge n. 330/1994 e clausola di salvezza degli effetti dei precedenti decreti-legge omologhi non convertiti - Asserita incidenza sul principio della capacità contributiva attuale - Asserita irragionevole assimilazione, con efficacia retroattiva, fra contribuenti che abbiano stipulato mutui agrari prima o dopo il 31 dicembre 1989 - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione sollevata 'per relationem', in assenza di specifici rilievi riferiti alle disposizioni della legge di conversione - Richiamo alle ragioni esposte con riferimento alle disposizioni del decreto-legge convertito - Non fondatezza della questione.
Testo
La legge di conversione del decreto legge è oggetto di autonoma valutazione da parte della Corte costituzionale, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata ‘per relationem’ alle censure proposte contro il decreto-legge, non può avere esito diverso da quello riservato al decreto-legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473.
La legge di conversione del decreto legge è oggetto di autonoma valutazione da parte della Corte costituzionale, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata ‘per relationem’ alle censure proposte contro il decreto-legge, non può avere esito diverso da quello riservato al decreto-legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dell’art. 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/07/1994
n. 473
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte