Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28748  28749  28750  28751  28752  28753  28754  28755  28756


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Prevista rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione puglia - Asserita violazione delle competenze regionali e dell’autonomia finanziaria regionale nonché del principio di leale collaborazione - Mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di impugnazione adottata dalla giunta regionale - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La deliberazione della Giunta regionale, infatti, fa riferimento all’art. 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003, sostitutivo del comma 22 dell’impugnato art. 32, per cui non è idonea a fondare il ricorso regionale con riferimento al comma 21 del citato art. 32.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 21

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte