Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni contenute nella legge di conversione di un decreto-legge - Eccezione di inammissibilità per tardività delle censure rivolte a disposizioni già contenute nel decreto-legge - Reiezione.
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni contenute nella legge di conversione di un decreto-legge - Eccezione di inammissibilità per tardività delle censure rivolte a disposizioni già contenute nel decreto-legge - Reiezione.
Testo
Non è fondata l’eccezione di tardività del ricorso nel presupposto che la ricorrente Regione avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma del decreto-legge e non la legge di conversione, poiché, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, deve escludersi la tardività del ricorso proposto nei termini da una regione nei confronti della sola legge di conversione, la quale riproduca la disciplina del decreto-legge.
- V. sentenza citata n. 25/1996.
Non è fondata l’eccezione di tardività del ricorso nel presupposto che la ricorrente Regione avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma del decreto-legge e non la legge di conversione, poiché, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, deve escludersi la tardività del ricorso proposto nei termini da una regione nei confronti della sola legge di conversione, la quale riproduca la disciplina del decreto-legge.
- V. sentenza citata n. 25/1996.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte