Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Ricorso regionale - Intervenuta sostituzione della disposizione censurata - Eccezione di inammissibilità della questione per mancanza di oggetto - Reiezione - Trasferimento della questione sulla nuova norma.
Ricorso regionale - Intervenuta sostituzione della disposizione censurata - Eccezione di inammissibilità della questione per mancanza di oggetto - Reiezione - Trasferimento della questione sulla nuova norma.
Testo
Non è fondata l’eccezione di mancanza di oggetto della questione di legittimità costituzionale, in quanto riferita al comma 22 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poiché, avendo l'art. 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 sostituito la disposizione censurata, ma, avendone, nel contempo, riprodotto sostanzialmente il contenuto, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via d’azione.
- V. sentenze citate nn. 533/2002; 63/2000; ordinanza n. 137/2004.
Non è fondata l’eccezione di mancanza di oggetto della questione di legittimità costituzionale, in quanto riferita al comma 22 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poiché, avendo l'art. 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 sostituito la disposizione censurata, ma, avendone, nel contempo, riprodotto sostanzialmente il contenuto, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via d’azione.
- V. sentenze citate nn. 533/2002; 63/2000; ordinanza n. 137/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte