Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28747  28748  28749  28751  28752  28753  28754  28755  28756


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Prevista rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione puglia - Asserita violazione dell’autonomia finanziaria regionale - Ricorso privo di qualsiasi sostegno argomentativo - Vizio non sanabile dalla memoria presentata nell’imminenza dell’udienza - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all’art. 119 della Costituzione. Il ricorso, infatti, difetta di qualsiasi sostegno argomentativo; vizio che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ed il disposto normativo, non può ritenersi sanato dalla memoria presentata nell’imminenza dell’udienza.

- V. sentenza citata n. 384/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 22

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte