Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28747  28748  28749  28750  28752  28753  28754  28755  28756


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Prevista rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti con possibile quadruplicazione del canone - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori turistici e gli altri imprenditori - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla regione - Inammissibilità della questione per difetto di interesse a ricorrere.

Testo
E’ inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata discriminazione tra imprenditori che usano beni demaniali per finalità turistiche e quelli che usano gli stessi beni demaniali per altre finalità. La censura, infatti, in tale prospettazione, non realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente.

- V. sentenze citate nn. 4/2004 e 337/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 21

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 22

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

legge  24/12/2003  n. 350  art. 2  co. 53

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte