Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Prevista rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti con possibile quadruplicazione del canone - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori turistici e gli altri imprenditori - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla regione - Inammissibilità della questione per difetto di interesse a ricorrere.
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Prevista rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti con possibile quadruplicazione del canone - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori turistici e gli altri imprenditori - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla regione - Inammissibilità della questione per difetto di interesse a ricorrere.
Testo
E’ inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata discriminazione tra imprenditori che usano beni demaniali per finalità turistiche e quelli che usano gli stessi beni demaniali per altre finalità. La censura, infatti, in tale prospettazione, non realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente.
- V. sentenze citate nn. 4/2004 e 337/2001.
E’ inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata discriminazione tra imprenditori che usano beni demaniali per finalità turistiche e quelli che usano gli stessi beni demaniali per altre finalità. La censura, infatti, in tale prospettazione, non realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente.
- V. sentenze citate nn. 4/2004 e 337/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 21
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 22
legge di conversione
24/11/2003
n. 326
art.
co.
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte