Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28747  28748  28749  28750  28751  28753  28754  28755  28756


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita irragionevolezza della prevista elevazione del trecento per cento del canone prescindendo dal diverso valore turistico delle varie aree - Non incidenza della norma censurata sulle attribuzioni costituzionali della regione - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione censurata, che prevede l’elevazione del trecento per cento dei canoni delle concessioni d’uso dei beni del demanio marittimo, senza tener conto del diverso valore turistico delle varie aree. La censura, infatti, non indica, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di qualsivoglia attribuzione costituzionale propria della Regione ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 21

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 22

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

legge  24/12/2003  n. 350  art. 2  co. 53

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte