Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita irragionevolezza della prevista elevazione del trecento per cento del canone prescindendo dal diverso valore turistico delle varie aree - Non incidenza della norma censurata sulle attribuzioni costituzionali della regione - Inammissibilità della questione.
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita irragionevolezza della prevista elevazione del trecento per cento del canone prescindendo dal diverso valore turistico delle varie aree - Non incidenza della norma censurata sulle attribuzioni costituzionali della regione - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione censurata, che prevede l’elevazione del trecento per cento dei canoni delle concessioni d’uso dei beni del demanio marittimo, senza tener conto del diverso valore turistico delle varie aree. La censura, infatti, non indica, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di qualsivoglia attribuzione costituzionale propria della Regione ricorrente.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione censurata, che prevede l’elevazione del trecento per cento dei canoni delle concessioni d’uso dei beni del demanio marittimo, senza tener conto del diverso valore turistico delle varie aree. La censura, infatti, non indica, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di qualsivoglia attribuzione costituzionale propria della Regione ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 21
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 22
legge di conversione
24/11/2003
n. 326
art.
co.
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte