Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28747  28748  28749  28750  28751  28752  28754  28755  28756


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita lesione delle competenze regionali per il pregiudizio recato all’azione regionale di programmazione e di sviluppo in materia turistica - Inidoneità lesiva della disposizione impugnata trattandosi

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Della legittimità della norma, infatti, non può dubitarsi in relazione a circostanze di mero fatto, come quelle, nel caso di specie, relative al pregiudizio che la rideterminazione del canone determinerebbe all’azione regionale di programmazione e di sviluppo in materia turistica, rendendo impossibile l’aggiornamento dei diritti di imposta regionali sulle concessioni statali dei beni del demanio.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 21

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 22

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

legge  24/12/2003  n. 350  art. 2  co. 53

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte