Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di rivalutazione fissa del trecento per cento dal 1° gennaio 2004 - Ricorso della regione puglia - Assunta violazione di competenze legislative regionali con incidenza su risorse finanziarie connesse alla sfera di competenza regionale nonché asserita violazione del principio di leale collaborazione – spettanza allo stato, ente proprietario dei beni, di fissare e riscuotere i canoni - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di rivalutazione fissa del trecento per cento dal 1° gennaio 2004 - Ricorso della regione puglia - Assunta violazione di competenze legislative regionali con incidenza su risorse finanziarie connesse alla sfera di competenza regionale nonché asserita violazione del principio di leale collaborazione – spettanza allo stato, ente proprietario dei beni, di fissare e riscuotere i canoni - Non fondatezza della questione.
Testo
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in relazione alla spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, è determinante la titolarità del bene e non invece la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui riconosce allo Stato il diritto dominicale di fissare un canone per l’utilizzo dei propri beni demaniali.
- V. sentenze citate nn. 150/2003; 343/1995; 326/1989.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in relazione alla spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, è determinante la titolarità del bene e non invece la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui riconosce allo Stato il diritto dominicale di fissare un canone per l’utilizzo dei propri beni demaniali.
- V. sentenze citate nn. 150/2003; 343/1995; 326/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 32
co. 22
legge di conversione
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte