Sentenza 286/2004 (ECLI:IT:COST:2004:286)
Massima numero 28756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28744  28745  28746  28747  28748  28749  28750  28751  28752  28753  28754  28755


Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Concessioni d’uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative - Canoni annui - Rideterminazione con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sussiste la violazione del principio di leale collaborazione qualora, come nella specie, il procedimento di determinazione dei canoni d’uso per le concessioni dei beni demaniali preveda espressamente il coinvolgimento diretto delle Regioni, chiamate a classificare le aree del demanio marittimo in ragione della diversa valenza turistica delle stesse, nonché ad essere sentite attraverso lo strumento della Conferenza Stato-Regioni. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 21

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 22

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte