Sentenza 287/2004 (ECLI:IT:COST:2004:287)
Massima numero 28758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28757  28759  28760  28761


Titolo
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni contenute nella legge di conversione di un decreto-legge - Eccezione di inammissibilità per tardività delle censure rivolte a disposizioni già contenute nel decreto-legge - Reiezione.

Testo
La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale avverso il decreto stesso, con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge, oppure può riservare la propria impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata con il decreto legge, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità dello stesso e così rinnovando la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere della Regione; deve pertanto essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa dello Stato, in ordine alla dedotta intempestività del ricorso, per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione del decreto-legge, ancorché il ricorso stesso sia stato proposto tempestivamente nei confronti della legge di conversione.

– Sulla tempestività del ricorso diretto contro la legge di conversione di un decreto legge, citata la sentenza n. 25/1996.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte