Sentenza 287/2004 (ECLI:IT:COST:2004:287)
Massima numero 28760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Maternità ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonché incremento del fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita disparità di trattamento per l’esclusione del beneficio per le famiglie di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in italia - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla regione - Inammissibilità della questione.
Maternità ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonché incremento del fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita disparità di trattamento per l’esclusione del beneficio per le famiglie di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in italia - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla regione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse.
– Sui vizi deducibili da parte delle Regioni in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, citate le sentenze n. 4/2004, n. 274/2003 e n. 373/1997.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse.
– Sui vizi deducibili da parte delle Regioni in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, citate le sentenze n. 4/2004, n. 274/2003 e n. 373/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 1
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 2
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 3
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 4
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 5
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte